I trailer online sono illegali?
La SIAE chiede di pagare una licenza ai siti che pubblicano trailer cinematografici online, anche da Youtube
Ieri alcuni siti internet italiani che si occupano di cinema hanno rimosso dalle loro pagine i trailer di parecchi film, in seguito a una comunicazione da parte della SIAE. Ai siti in questione – Corriere della Fantascienza, FantasyMagazine, tutti appartenenti al circuito editoriale Delos, e Horror.it – è stata richiesta la sottoscrizione di una licenza per poter pubblicare contenuti video che utilizzano materiale audio protetto dalla SIAE: quindi soprattutto per i trailer cinematografici, essendo questi alcuni dei contenuti più ripresi da siti e blog.
Secondo la SIAE, per pubblicare i trailer (e non più di 30 al mese) un sito Internet dovrebbe pagare 450 euro ogni trimestre, quindi 1800 euro all’anno. La norma farebbe riferimento ad accordi siglati negli ultimi anni tra la SIAE e le associazioni di produttori, come l’ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive, e l’AGIS, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Il sito “Corriere della Fantascienza” scrive così.
Pare che tutto nasca da un accordo tra Agis e SIAE firmato all’inizio dell’anno, in cui Agis avrebbe messo sul piatto di una bilancia più complessa anche la concessione che i siti delle sale cinematografiche pagassero per poter pubblicare i trailer.
La cosa però veniva evidentemente redatta in modo abbastanza generico da renderla allargabile a ogni tipo di sito web. Del resto sulla base di quale principio un sito di una sala cinematografica sarebbe obbligato a pagare qualcosa che un sito di tipo diverso pubblica gratis? Ora a quanto sembra la SIAE ha deciso che l’interpretazione corretta della norma è quella di chiedere soldi a tutti. E ci ha telefonato intimandoci di sottoscrivere una licenza, minacciandoci di chiudere il sito e definendoci “illegali”.
Il problema, però, riguarda la musica e non il video. Le stesse case di produzione che hanno sottoscritto l’accordo sono tenute a pagare i diritti d’autore alla SIAE per pubblicare i trailer sui propri network online e per proiettarli nei cinema. Lo scorso 17 gennaio, in effetti, la SIAE, l’AGIS e le associazioni cinematografiche a essa aderenti (ANEC, ANEM, ACEC e FICE) hanno sottoscritto una “convenzione” (pdf) che regola “l’utilizzazione attraverso i siti dei locali cinematografici delle opere musicali tutelate dalla SIAE”.
L’utilizzazione delle opere può realizzarsi soprattutto mediante la diffusione di trailers audiovisivi promozionali, ma anche mediante l’utilizzo di stacchi o musiche di sottofondo della home-page e simili.
Interpellato direttamente dal Post, l’ufficio stampa della SIAE ha confermato che l’organizzazione sta chiedendo la sottoscrizione della licenza anche a magazine online e siti Internet non collegati a sale cinematografiche. «Certo, è necessario un accordo con la SIAE per pubblicare i trailer online. Probabilmente ne ha letto su alcuni siti che sono stati contattati di recente, ma non è una novità».
Stefania Ercolani, responsabile SIAE per la multimedialità, ci ha spiegato che l’operazione è volta semplicemente a regolarizzare situazioni esistenti di siti che pubblicano da anni video musicali, trailer cinematografici e altri contenuti multimediali che contengono musica protetta dal diritto d’autore. Nell’ultimo anno l’ente ha effettuato controlli su molti siti, e negli ultimi giorni ne ha contattati circa trenta per comunicare la loro posizione irregolare e esigere il pagamento e la sottoscrizione della licenza per l’anno in corso. La notifica, spiega Ercolani, arriva via posta cartacea, e alla comunicazione scritta può seguire una telefonata.
Silvio Sosio, responsabile di “Corriere della Fantascienza”, ha detto al Post che «la SIAE a noi si è rivolta telefonicamente» e che «abbiamo mandato una richiesta al loro servizio informazioni ma non rispondono».
Secondo quanto stabilisce la SIAE, per pubblicare video in streaming è necessario compilare un’apposita domanda che presenta due categorie separate: da una parte “streaming a richiesta gratuito e downloading gratuito di opere intere”, dall’altra “streaming a richiesta gratuito di frammenti di opere inferiori a 45′”. Considerato che la maggior parte dei trailer cinematografici ha una lunghezza superiore ai 2 minuti, quindi superiore ai 45 secondi massimi del frammento, questi ricadono sotto la classificazione di “opere intere”. Classificazione che aggiunge assurdità all’assurdità, visto che i trailer sono video realizzati e diffusi gratuitamente su Internet – si pensi a Youtube, per esempio – dalle stesse case di produzione per pubblicizzare il film, e che la loro diffusione capillare è importante per i profitti degli stessi clienti della SIAE. In sostanza si chiede ai siti di pagare per la pubblicità che ospitano, peraltro gratuitamente (il passo successivo, non da escludere, è che i siti paghino la SIAE per la musica degli spot pubblicitari che contengono).
La licenza per lo Streaming Service Provider che si chiede di sottoscrivere ai siti Internet che pubblicano contenuti gestiti dalla SIAE è quella per i video on demand, di cui riportiamo il regolamento (grassetti nostri). Il documento non fa mai riferimento a testate registrate, ma solo a generici “siti”, quindi si può presumere che non esista differenza, per la SIAE, tra una testata giornalistica, un sito personale che ricava profitti dalla pubblicità e un sito personale amatoriale. Lo conferma la stessa Ercolani, spiegando che per la SIAE non esiste differenza tra siti personali e commerciali, conta solo la tutela del diritto d’autore.
Inoltre non viene fatta alcuna differenza tra i trailer caricati sui propri server e quelli caricati su Youtube e inseriti su un’altra pagina attraverso il codice embed: YouTube ha sottoscritto una licenza con la SIAE per i contenuti dei video pubblicati dagli utenti, siti esterni che incorporano gli stessi video devono regolarizzare la loro posizione indipendentemente.
6.1 Per “Video on demand (VOD)” si intende l’accesso a richiesta, attraverso il Sito o la sezione o pagina di portale o di Sito, in modalità streaming gratuito, a singoli contenuti costituiti esclusivamente da opere audiovisive (ad esclusione delle opere cinematografiche ed assimilate per una durata superiore a 10 minuti), video musicali, filmati di vario genere, sequenze di immagini fisse o in movimento. Sono esclusi i servizi che offrono agli utenti una programmazione cosiddetta “di flusso” ovvero con contenuti video non individualmente accessibili.
6.2 Il compenso annuo dovuto alla SIAE è calcolato applicando sugli introiti annui lordi, come definiti nelle premesse, l’aliquota percentuale determinata in base all’incidenza dei contenuti musicali.
6.3. E’ fatta salva l’applicazione di un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella che segue. Tale compenso, da versare anticipatamente con cadenza trimestrale, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando l’aliquota sotto indicata.
I compensi minimi trimestrali sono calcolati in una tabella allegata.
Il caso più diffuso è, ovviamente, il secondo: «Servizi generalisti che comprendono video con commenti musicali e colonne sonore (quali magazine on line, siti di contenuti audiovisivi promozionali, ecc.). Fino a 30 video, per una durata massima complessiva di 10 ore». Va anche calcolato un contributo aggiuntivo nel caso in cui il sito decidesse di diffondere lo stesso contenuto anche tramite social network, seppure con un certo abbattimento delle tariffe.
Per ora la SIAE non sta monitorando gli account personali dei social network, ma dice Ercolani che anche quelli, come qualsiasi altro sito, sono soggetti al pagamento dei diritti d’autore e prima o poi verranno regolarizzati. Molti account di personaggi pubblici e pagine aziendali avrebbero già sottoscritto la licenza SIAE.